Art. 23.
(Contenuto della sorveglianza sanitaria).

      1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla presente legge.
      2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:

          a) accertamenti preventivi, anche in fase preassuntiva, intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;

          b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori;

          c) visite mediche richieste dal lavoratore ove il medico competente le ritenga correlate a rischi professionali.

      3. Gli accertamenti di cui al comma 2 non possono riguardare lo stato di gravidanza, di tossicodipendenza o essere effettuati qualora vietati dalla normativa vigente.
      4. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.